IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa universita' (consiglio della facolta' di ingegneria del 16 dicembre 1993; senato accademico del 23 marzo 1994; consiglio di amministrazione del 29 marzo 1994); Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994; Decreta: L'art. 35 relativo al corso di laurea in ingegneria edile e' modificato nel modo seguente: Art. 35. - Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti annualita': due nel raggr. A021 Analisi matematica; una nel raggr. A012 Geometria; una nei raggr. A041 Analisi numerica e matematica applicata; A030 Fisica matematica; due nel raggr. B011 Fisica generale; una nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni; una nel raggr. C060 Chimica; una nei raggr. H150 Estimo; I270 Ingegneria economico-gestionale; una nel raggr. H110 Disegno; una nel raggr. H011 Idraulica; una nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni; due nel raggr. H081 Architettura tecnica; una nel raggr. I050 Fisica tecnica; una nei raggr. H083 Produzione edilizia; H081 Architettura tecnica; una nel raggr. I140 Chimica appl. scienze e tecn. dei materiali; una nel raggr. H060 Geotecnica; una nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni; tre nei raggr. H082 Progettazione edilizia; H100 Composizione architettonica; due nei raggr. H120 Storia dell'architettura; una nel raggr. H143 Tecnica urbanistica; una nei raggr. H143 Tecnica urbanistica; H142 Progettazione urbanistica; una nel raggr. H130 Restauro; una a scelta tra: n. 1 nel raggr. H110 Disegno; n. 1 nel raggr. H141 Analisi e pianificazione territo riale; n. 1 nel raggr. H081 Architettura tecnica; n. 1 nel raggr. H083 Produzione edilizia; n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni; n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti; n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica; n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia; n. 1 nel raggr. N050 Diritto amministrativo; n. 1 nel raggr. H082 Progettazione edilizia; n. 1 nel raggr. H100 Composizione architettonica; n. 1 nel raggr. H143 Tecnica urbanistica; n. 1 nel raggr. Q053 Sociologia applicata; n. 1 nel raggr. I142 Macchine e sistemi energetici; n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine; n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche; n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica; n. 1 nel raggr. H040 Tecnica ed economia dei trasporti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 2 settembre 1994 Il rettore: SCHIPPA